Art. 4

Fonti di dati

In vigore dal 20 giu 2007
Fonti di dati 1.   Gli Stati membri, nel rispetto delle disposizioni in merito alla qualità di cui all’, raccolgono le informazioni contemplate dal presente regolamento ricorrendo a tutte le fonti da essi ritenute pertinenti e più idonee. 2.   Le persone fisiche e giuridiche che devono fornire le informazioni sono tenute a rispettare, nel fornire la loro risposta, i termini di tempo e le definizioni stabilite dalle istituzioni nazionali preposte al rilevamento dei dati all’interno degli Stati membri a norma del presente regolamento. 3.   In caso di impossibilità di rilevazione dei dati richiesti a un costo ragionevole, possono essere trasmesse le migliori stime disponibili, compresi i valori zero.
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Fonti di dati (Art. 4 Regolamento (UE) 2007/716) — Testo vigente | Portale Normativo