Art. 6
Norme di qualità e relazioni
In vigore dal 20 giu 2007
Norme di qualità e relazioni
1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie a garantire la qualità dei dati trasmessi in conformità a norme comuni di qualità.
2. Gli Stati membri presentano alla Commissione (Eurostat) una relazione sulla qualità dei dati trasmessi (relazioni sulla qualità).
3. Le norme comuni di qualità nonché il contenuto e la periodicità delle relazioni sulla qualità sono precisati dalla Commissione secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3.
4. La Commissione valuta la qualità dei dati trasmessi.
Storico versioni
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