Art. 8
Calendario e deroghe
In vigore dal 20 giu 2007
Calendario e deroghe
1. Gli Stati membri elaborano i dati nel rispetto del calendario specificato negli allegati I e II.
2. Durante un periodo di transizione non superiore a quattro anni dal primo anno di riferimento di cui agli allegati I e II, la Commissione può concedere agli Stati membri, per un periodo limitato, deroghe alle disposizioni del presente regolamento, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 2, nel caso in cui i sistemi nazionali di questi necessitino di sostanziali adeguamenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2007:716:oj#art-8