Art. 8

Calendario e deroghe

In vigore dal 20 giu 2007
Calendario e deroghe 1.   Gli Stati membri elaborano i dati nel rispetto del calendario specificato negli allegati I e II. 2.   Durante un periodo di transizione non superiore a quattro anni dal primo anno di riferimento di cui agli allegati I e II, la Commissione può concedere agli Stati membri, per un periodo limitato, deroghe alle disposizioni del presente regolamento, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 2, nel caso in cui i sistemi nazionali di questi necessitino di sostanziali adeguamenti.
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Calendario e deroghe (Art. 8 Regolamento (UE) 2007/716) — Testo vigente | Portale Normativo