Art. 10

Comitato

In vigore dal 20 giu 2007
Comitato 1.   La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico (il comitato). 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’ della stessa. Il periodo di cui all’, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’ della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni all’ della stessa. 4.   La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono partecipare alle riunioni del comitato in qualità di osservatori.
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