Art. 12
Relazione sull’applicazione
In vigore dal 20 giu 2007
Relazione sull’applicazione
Entro il 19 luglio 2012 la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente regolamento. In particolare, tale relazione deve:
a)
valutare la qualità delle statistiche elaborate;
b)
valutare i vantaggi che le statistiche elaborate apportano alla Comunità, agli Stati membri, ai fornitori e agli utilizzatori delle informazioni statistiche in rapporto ai loro costi;
c)
valutare i progressi degli studi pilota e la loro esecuzione;
d)
individuare potenziali miglioramenti ed emendamenti ritenuti necessari alla luce dei risultati ottenuti e dei costi connessi.
Storico versioni
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