Art. 12

Relazione sull’applicazione

In vigore dal 20 giu 2007
Relazione sull’applicazione Entro il 19 luglio 2012 la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente regolamento. In particolare, tale relazione deve: a) valutare la qualità delle statistiche elaborate; b) valutare i vantaggi che le statistiche elaborate apportano alla Comunità, agli Stati membri, ai fornitori e agli utilizzatori delle informazioni statistiche in rapporto ai loro costi; c) valutare i progressi degli studi pilota e la loro esecuzione; d) individuare potenziali miglioramenti ed emendamenti ritenuti necessari alla luce dei risultati ottenuti e dei costi connessi.
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