Art. 2
Definizioni
In vigore dal 20 giu 2007
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a)
«consociata estera»: un’impresa residente nel paese di rilevazione dei dati controllata da un’unità istituzionale non residente in tale paese, oppure un’impresa non residente nel paese di rilevazione dei dati controllata da un’unità istituzionale residente in tale paese;
b)
«controllo»: la capacità di determinare la politica generale di una impresa attraverso, se necessario, la scelta degli amministratori più idonei. In tale contesto l’impresa A è controllata da un’unità istituzionale B, allorché B controlla, direttamente o indirettamente, più della metà dei diritti di voto degli azionisti o più della metà delle azioni;
c)
«controllo estero»: il controllo nel caso in cui l’unità istituzionale controllante è residente in un paese diverso da quello in cui risiede l’unità istituzionale da essa controllata;
d)
«filiali»: le unità locali che non sono persone giuridiche distinte e che dipendono da imprese a controllo estero. Esse sono trattate come quasi società ai sensi del punto 3, lettera f), della sottosezione B (Unità istituzionale/Note esplicative) dell’allegato del regolamento (CEE) n. 696/93;
e)
«statistiche sulle consociate estere»: le statistiche che descrivono l’attività complessiva delle consociate estere;
f)
«statistiche sulle consociate estere residenti nel paese»: le statistiche che descrivono l’attività delle consociate estere residenti nel paese di rilevazione dei dati;
g)
«statistiche sulle consociate estere residenti all'estero»: le statistiche che descrivono l’attività delle consociate estere residenti all’estero controllate da un’unità istituzionale residente nel paese di rilevazione dei dati;
h)
«unità istituzionale ultima controllante di una consociata estera»: l’unità istituzionale che si colloca all’ultimo anello della catena di controllo di una consociata estera e non risulta controllata da nessuna altra unità istituzionale;
i)
«impresa», «unità locale» e «unità istituzionale»: le entità corrispondenti ai sensi del regolamento (CEE) n. 696/93.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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