Art. 9
Carni importate da paesi terzi
In vigore dal 11 giu 2007
Carni importate da paesi terzi
1. Le carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi importate da paesi terzi sono commercializzate nella Comunità a norma del presente regolamento.
2. Un operatore di un paese terzo che desideri immettere sul mercato comunitario delle carni di cui al paragrafo 1 sottopone le sue attività al controllo di un'autorità competente designata dal paese terzo o, in assenza di quest’ultima, di un organismo terzo indipendente. L'organismo indipendente deve offrire tutte le garanzie di rispetto delle condizioni stabilite dalla norma europea EN 45011 o dalla guida ISO/CEI 65 («Requisiti generali relativi agli organismi che procedono alla certificazione di prodotti»).
L’autorità competente designata o, se del caso, l’organismo terzo indipendente garantiscono il rispetto dei requisiti del presente regolamento.
Storico versioni
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