Art. 8
Controlli ufficiali
In vigore dal 11 giu 2007
Controlli ufficiali
1. Entro il 1o luglio 2008 gli Stati membri designano la o le autorità competenti responsabili dei controlli ufficiali intesi a verificare l’applicazione del presente regolamento e ne informano la Commissione.
2. I controlli ufficiali sono realizzati dalla o dalle autorità competenti conformemente ai principi generali stabiliti dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (9).
3. La Commissione, congiuntamente con le autorità competenti, verifica che gli Stati membri si conformino alle disposizioni del presente regolamento.
Gli esperti della Commissione effettuano, qualora necessario, congiuntamente con le autorità competenti interessate e, se del caso, con gli esperti degli Stati membri, dei sopralluoghi al fine di accertarsi dell’applicazione del presente regolamento.
Lo Stato membro sul cui territorio si svolge un sopralluogo fornisce agli esperti della Commissione tutta l’assistenza necessaria di cui possono aver bisogno nell’esecuzione dei loro compiti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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