Art. 7
Registrazione
In vigore dal 11 giu 2007
Registrazione
Per ogni fase della produzione e della commercializzazione delle carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi, gli operatori, al fine di garantire la veridicità delle informazioni dell’etichettatura di cui agli , registrano in particolare le seguenti informazioni:
a)
un'indicazione del numero di identificazione e della data di nascita degli animali, solo a livello di macello;
b)
un'indicazione di un numero di riferimento che consenta di stabilire il collegamento fra, da un lato, l’identificazione degli animali che sono all’origine delle carni e, dall’altro, la denominazione di vendita, l’età alla macellazione e la lettera di identificazione della categoria, che figurano sull’etichetta di tali carni;
c)
un'indicazione della data di entrata e di uscita degli animali e delle carni nello stabilimento per consentire di stabilire una correlazione fra le entrate e le uscite.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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