Art. 5
Informazioni obbligatorie sull'etichetta
In vigore dal 11 giu 2007
Informazioni obbligatorie sull'etichetta
1. Fatto salvo l’, paragrafo 1 della direttiva 2000/13/CE e gli del regolamento (CE) n. 1760/2000, in ogni fase della produzione e della commercializzazione gli operatori appongono sulle carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi un’etichetta recante le informazioni seguenti:
a)
l’età degli animali al momento della macellazione, indicata, a seconda dei casi, con la formula «età alla macellazione: sino a otto mesi» per le carni ottenute da animali di età non superiore a otto mesi, o «età alla macellazione: da otto a dodici mesi» per le carni ottenute da animali di età superiore a otto mesi e non superiore a dodici mesi;
b)
la denominazione di vendita a norma dell’ del presente regolamento.
Tuttavia, in deroga alla lettera a), gli operatori possono, in ogni fase della produzione e della commercializzazione, eccetto la distribuzione al consumatore finale, sostituire l'indicazione dell'età alla macellazione con la lettera di identificazione della categoria definita nell'allegato I del presente regolamento.
2. Per le carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi poste in vendita non preimballate nei luoghi di vendita al dettaglio al consumatore finale, gli Stati membri stabiliscono le modalità con cui sono indicate le informazioni di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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