Art. 4
Denominazioni di vendita
In vigore dal 11 giu 2007
Denominazioni di vendita
1. La denominazione di vendita è la denominazione prevista dall', paragrafo 1 della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (8).
Le carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi sono commercializzate negli Stati membri unicamente sotto la o le denominazioni di vendita elencate nell’allegato II, stabilite per ogni Stato membro.
Le denominazioni di vendita di cui al primo comma possono essere integrate da un'indicazione del nome o da una designazione dei tagli di carne o frattaglie interessati.
2. Le denominazioni di vendita elencate nell’allegato II, parte A, nonché ogni eventuale nuova denominazione derivata dalle suddette denominazioni di vendita sono utilizzate solo se vengono soddisfatti tutti i requisiti del presente regolamento.
In particolare, i termini «veau», «telecí», «Kalb», «μοσχάρι», «ternera», «kalv», «veal», «vitello», «vitella», «kalf», «vitela» e «teletina» non sono utilizzati in una denominazione di vendita o indicati sull’etichettatura di carne ottenuta da bovini di età superiore a dodici mesi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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