Art. 10

Sanzioni

In vigore dal 11 giu 2007
Sanzioni Gli Stati membri stabiliscono norme riguardanti le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le disposizioni sulle sanzioni alla Commissione entro il 1o luglio 2009 e la informano immediatamente di ogni successiva modifica.
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