Art. 10
Sanzioni
In vigore dal 11 giu 2007
Sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono norme riguardanti le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le disposizioni sulle sanzioni alla Commissione entro il 1o luglio 2009 e la informano immediatamente di ogni successiva modifica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2007:700:oj#art-10