Art. 11

Misure di attuazione

In vigore dal 11 giu 2007
Misure di attuazione 1.   Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2. Tali misure riguardano in particolare: a) le modalità pratiche di indicazione della lettera di identificazione della categoria, come definite nell'allegato I, relativamente alla collocazione e alle dimensioni dei caratteri utilizzati; b) l'importazione di carne dai paesi terzi di cui all’, per quanto riguarda le modalità di controllo del rispetto del presente regolamento. 2.   L'allegato II, parte B può essere modificato secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
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Misure di attuazione (Art. 11 Regolamento (UE) 2007/700) — Testo vigente | Portale Normativo