Art. 2
Definizione
In vigore dal 11 giu 2007
Definizione
Ai fini del presente regolamento, per «carni» si intende l’insieme delle carcasse, carni con o senza osso e frattaglie tagliate o no, destinate all'alimentazione umana, ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi, presentate fresche, congelate o surgelate, anche confezionate o imballate.
Storico versioni
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