Questo termine è definito da 4 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
le parti commestibili dei seguenti animali: i) pollame, termine con cui — per quanto riguarda le carni — vengono designati i volatili d’allevamento, compresi i volatili allevati come animali domestici senza essere considerati tali, ad eccezione dei ratiti
Fonte: dec-2006-08-28-696 — art. 2 →l’insieme delle carcasse, carni con o senza osso e frattaglie tagliate o no, destinate all'alimentazione umana, ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi, presentate fresche, congelate o surgelate, anche confezionate o imballate
Fonte: reg-2007-06-11-700 — art. 2 →le carni quali definite all'allegato I, punto 1, del regolamento (CE) n. 853/2004
Fonte: reg-2023-06-14-1231 — art. 2 →le parti commestibili dei seguenti animali: a) pollame, termine con cui — per quanto riguarda le carni — vengono designati i volatili d’allevamento, compresi i volatili allevati come animali domestici senza essere considerati tali, ad eccezione dei ratiti
Fonte: reg-2008-08-08-798 — art. 2 →