Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

In vigore dal 11 giu 2007
Finalità e ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento mira a definire le condizioni di commercializzazione nella Comunità delle carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi, in particolare le denominazioni di vendita da utilizzare. Esso si applica alle carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi macellati dopo il 1o luglio 2008, sia prodotte all'interno della Comunità sia importate da paesi terzi. 2.   Il presente regolamento si applica fatto salvo il regolamento (CE) n. 1183/2006, del 24 luglio 2006, relativo alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti (7). 3.   Il presente regolamento non si applica alle carni ottenute da bovini per i quali è stata registrata una denominazione d’origine o una indicazione geografica protetta a norma del regolamento (CE) n. 510/2006, anteriormente al 29 giugno 2007.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2007:700:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo