Art. 8
In vigore dal 14 mag 2007
1. La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la seguente procedura:
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il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell’urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall’articolo 118, paragrafo 2, del trattato Euratom per l’adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione definita nell’articolo citato. Il presidente non partecipa al voto;
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la Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia se tali misure non sono conformi al parere del comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In quest’ultimo caso la Commissione può differire l’applicazione delle misure da essa decise per un periodo di 30 giorni;
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il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine summenzionato.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno su proposta del presidente, basandosi su un regolamento tipo pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Nel proprio regolamento interno il comitato definisce regole specifiche per la consultazione del comitato stesso che permettano alla Commissione di adottare, ove necessario, misure speciali, con procedura d’urgenza.
Al comitato si applicano i principi e le condizioni relativi all’accesso del pubblico ai documenti che si applicano alla Commissione.
Il Parlamento europeo è periodicamente informato dalla Commissione dei lavori del comitato. A tale scopo riceve gli ordini del giorno delle riunioni del comitato, i risultati delle votazioni e i resoconti sommari delle riunioni, come pure gli elenchi delle autorità e degli organismi cui appartengono le persone designate dagli Stati membri a rappresentarli.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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