Art. 6

In vigore dal 14 mag 2007
1.   La Commissione ha il diritto di effettuare direttamente, tramite suoi agenti, oppure mediante qualsiasi altro organismo esterno qualificato di sua scelta una verifica contabile sull’utilizzo della sovvenzione. Queste verifiche contabili possono effettuarsi durante la durata del contratto e nei cinque anni successivi alla data del pagamento del saldo della sovvenzione. I risultati di queste verifiche contabili potranno, se del caso, dare luogo a decisioni di recupero della Commissione. 2.   Il personale della Commissione e le persone esterne incaricate dalla Commissione hanno il diritto di un accesso adeguato, in particolare agli uffici del beneficiario, nonché a tutte le informazioni, anche in formato elettronico, necessarie per condurre a buon fine le verifiche contabili. La Corte dei conti dispone degli stessi diritti della Commissione, in particolare del diritto di accesso. Inoltre, per proteggere gli interessi finanziari delle Comunità contro le frodi ed altre irregolarità, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) è autorizzato ad effettuare controlli e verifiche in loco nell’ambito del presente programma, conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio (8). 3.   Nel caso di azioni comunitarie finanziate dal presente regolamento, l’irregolarità di cui all’, paragrafo 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (9), comprende qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario o qualsiasi inadempimento di un obbligo contrattuale derivante da un atto o conseguenza di un’omissione da parte di un operatore economico che ha o potrebbe avere l’effetto di arrecare pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o a bilanci gestiti da esse a causa di una spesa indebita o ancora a bilanci gestiti da altre organizzazioni internazionali per conto delle Comunità. 4.   Gli accordi conclusi tra la Comunità e la BERS relativi alla messa a disposizione dei fondi comunitari per il Fondo internazionale di sostegno alla disattivazione di Bohunice prevedono adeguate disposizioni per proteggere gli interessi finanziari della Comunità contro la frode, la corruzione e altre irregolarità e per permettere alla Commissione, all’OLAF e alla Corte dei conti di effettuare i controlli in loco.
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