Art. 5
In vigore dal 14 mag 2007
1. Le misure e l’assistenza finanziaria ai sensi del programma sono decise e attuate conformemente alle disposizioni dell’articolo 53, paragrafo 2 e dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera c) del regolamento finanziario.
2. L’assistenza finanziaria per misure nel quadro del programma o di sue parti può essere messa a disposizione come contributo comunitario al Fondo internazionale di sostegno alla disattivazione di Bohunice, gestito dalla BERS.
3. Le misure nel quadro del programma sono adottate ai sensi della procedura di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
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