Art. 3

In vigore dal 14 mag 2007
1.   La dotazione finanziaria necessaria all’attuazione del programma di cui all’ per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è di 423 milioni di EUR (7). 2.   Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall’autorità di bilancio nel limite del quadro finanziario. 3.   L’importo degli stanziamenti assegnati al programma potrà essere modificato dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 per tener conto dei progressi registrati nell’attuazione del programma e per garantire che la programmazione e l’allocazione delle risorse si basino sulle necessità di finanziamento e sulle capacità di assorbimento reali.
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Art. 3 Regolamento (UE) 2007/549 — Testo vigente | Portale Normativo