Art. 4
In vigore dal 14 mag 2007
Il contributo previsto può, per talune misure, coprire fino al 100 % della spesa totale. Occorre adoperarsi al massimo al fine di continuare, da un lato, la pratica del cofinanziamento stabilita nel quadro dell’assistenza preadesione e dell’assistenza fornita nel periodo 2004-2006 per l’opera di disattivazione da parte della Slovacchia e, dall’altro, ottenere cofinanziamenti da altre fonti, se del caso.
Storico versioni
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