Art. 6

In vigore dal 11 mag 2007
1.   I diritti d'importazione vengono attribuiti a partire dal settimo e non oltre il sedicesimo giorno lavorativo successivo al termine del periodo di notifica di cui all', paragrafo 3. 2.   Se dall’applicazione del coefficiente di attribuzione di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 risultano meno diritti d’importazione da assegnare rispetto a quelli per i quali sono state presentate domande, la cauzione costituita ai sensi dell', paragrafo 2, del presente regolamento viene immediatamente svincolata in proporzione.
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