Art. 5
In vigore dal 11 mag 2007
1. Le domande di diritti d'importazione devono essere presentate entro le ore 13 (ora di Bruxelles) del 1o giugno 2007.
Il quantitativo totale oggetto delle domande di diritti d'importazione presentate nel corso del periodo contingentale non può superare i quantitativi di riferimento del richiedente. Le domande non conformi a questa regola sono respinte dalle autorità competenti.
2. Insieme alla domanda di diritti d'importazione dev'essere depositata una cauzione pari a 6 EUR/100 kg di peso equivalente di carne disossata.
3. Entro le ore 13 (ora di Bruxelles) del terzo venerdì successivo al termine del periodo per la presentazione delle domande di cui al paragrafo 1, gli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi totali richiesti.
Storico versioni
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