Art. 4

In vigore dal 11 mag 2007
1.   Ai fini dell'applicazione dell' del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli operatori che hanno richiesto diritti di importazione devono dimostrare che un quantitativo di carni bovine di cui ai codici NC 0201 , 0202 , 0206 10 95 oppure 0206 29 91 è stato importato dagli stessi operatori o per loro conto a norma delle disposizioni doganali pertinenti tra il 1o maggio 2006 e il 30 aprile 2007 (di seguito «quantitativo di riferimento»). 2.   Una società nata dalla fusione di società che abbiano realizzato ciascuna importazioni di riferimento può utilizzare tali quantitativi di riferimento come base per la presentazione della domanda. 3.   Nei casi in cui il quantitativo di riferimento si riferisce alle importazioni in Bulgaria e in Romania effettuate prima del 31 dicembre 2006, gli operatori che hanno richiesto diritti di importazione devono dimostrare che le importazioni sono originarie di stabilimenti e paesi terzi o parti di paesi terzi di cui all' della decisione 79/542/CEE, all', paragrafo 1, della direttiva 2002/99/CE e agli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 854/2004. Le autorità nazionali competenti stabiliscono le prove documentali con cui può essere comprovato il rispetto delle condizioni di cui al primo comma.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2007:529:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo