Art. 2

In vigore dal 11 mag 2007
1.   Il contingente tariffario d'importazione di cui all', paragrafo 1, è gestito mediante l’attribuzione di diritti di importazione in una prima fase e il successivo rilascio dei titoli di importazione in una seconda fase. 2.   Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento, si applicano le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1445/95, (CE) n. 1291/2000 e (CE) n. 1301/2006.
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