Art. 8

In vigore dal 11 mag 2007
1.   Il richiedente può presentare la domanda di titolo d’importazione soltanto nello Stato membro in cui ha chiesto e ottenuto diritti d’importazione nell’ambito del contingente di cui all’, paragrafo 1. Ciascun titolo d’importazione rilasciato comporta una riduzione corrispondente dei diritti d’importazione ottenuti e la cauzione costituita ai sensi dell', paragrafo 2, viene immediatamente svincolata in proporzione. 2.   I titoli di importazione sono rilasciati dietro domanda presentata a nome e per conto dell’operatore che ha ottenuto i diritti di importazione. 3.   Le domande di titolo ed i titoli d'importazione recano: a) nella casella 16, l'indicazione di uno dei seguenti gruppi di codici NC: — 0202 10 00 , 0202 20 — 0202 30 , 0206 29 91 ; b) nella casella 20, il numero d'ordine del contingente (09.4003) e una delle diciture di cui all'allegato del presente regolamento.
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