Art. 9
Trasporto della sogliola comune
In vigore dal 7 mag 2007
Trasporto della sogliola comune
1. Le autorità competenti di uno Stato membro possono chiedere che i quantitativi di sogliola comune superiori a 300 kg pescati nella Manica occidentale e sbarcati per la prima volta in tale Stato membro siano pesati in presenza di controllori prima di essere trasportati in un luogo diverso dal porto di primo sbarco.
2. In deroga all’ del regolamento (CEE) n. 2847/93, i quantitativi di sogliola comune superiori a 300 kg trasportati in un luogo diverso dal luogo di sbarco o di importazione sono accompagnati da una copia di una delle dichiarazioni previste all’, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, indicante i quantitativi di sogliola trasportati. L’esenzione prevista dall’, paragrafo 4, lettera b), di tale regolamento non si applica.
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