Art. 7
Notifica preliminare
In vigore dal 7 mag 2007
Notifica preliminare
Il comandante di un peschereccio comunitario che ha operato nella Manica occidentale, o il suo rappresentante, che intende trasbordare un quantitativo di sogliola tenuto a bordo o sbarcarlo in un porto o luogo di sbarco di un paese terzo comunica alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera con un preavviso di almeno 24 ore, le seguenti informazioni:
a)
il nome del porto o del luogo di sbarco;
b)
l’ora prevista di arrivo in tale porto o luogo di sbarco;
c)
i quantitativi, espressi in chilogrammi di peso vivo, di tutte le specie di cui detiene a bordo quantitativi superiori a 50 kg.
Storico versioni
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