Art. 6

Margine di tolleranza

In vigore dal 7 mag 2007
Margine di tolleranza In deroga all’, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione, del 22 settembre 1983, che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri (5), il margine di tolleranza consentito, nella stima dei quantitativi tenuti a bordo, espressi in chilogrammi di peso vivo di sogliola della Manica occidentale è pari all’8 % della cifra figurante nel giornale di bordo. Se nella normativa comunitaria non sono stabiliti fattori di conversione, si applica il fattore di conversione adottato dallo Stato membro di bandiera della nave.
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