Art. 4

Limiti alla variazione dei TAC

In vigore dal 7 mag 2007
Limiti alla variazione dei TAC A decorrere dal primo anno di applicazione del presente regolamento, si applicano le seguenti norme: a) qualora l’applicazione dell’ dia come risultato un TAC superiore di oltre il 15 % al TAC dell’anno precedente, il Consiglio adotta un TAC che non superi di oltre il 15 % quello di tale anno; b) qualora l’applicazione dell’ dia come risultato un TAC inferiore di oltre il 15 % al TAC dell’anno precedente il Consiglio adotta un TAC che non sia inferiore di oltre il 15 % al TAC di tale anno.
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