Art. 4
Limiti alla variazione dei TAC
In vigore dal 7 mag 2007
Limiti alla variazione dei TAC
A decorrere dal primo anno di applicazione del presente regolamento, si applicano le seguenti norme:
a)
qualora l’applicazione dell’ dia come risultato un TAC superiore di oltre il 15 % al TAC dell’anno precedente, il Consiglio adotta un TAC che non superi di oltre il 15 % quello di tale anno;
b)
qualora l’applicazione dell’ dia come risultato un TAC inferiore di oltre il 15 % al TAC dell’anno precedente il Consiglio adotta un TAC che non sia inferiore di oltre il 15 % al TAC di tale anno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2007:509:oj#art-4