Art. 5

Limitazione dello sforzo

In vigore dal 7 mag 2007
Limitazione dello sforzo 1.   I TAC di cui al capo II sono completati da un sistema di limitazione dello sforzo di pesca basato sulla zona geografica e i raggruppamenti di attrezzi da pesca, e le condizioni associate per l’uso delle possibilità di pesca specificate nell’allegato II quater del regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (4). 2.   Il Consiglio decide a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, circa il numero massimo di giorni in mare disponibili per le navi presenti nella Manica occidentale che utilizzano sfogliare aventi maglie di dimensione pari o superiore a 80 mm e per le navi della Manica occidentale che utilizzano reti fisse aventi maglie di dimensione pari o inferiore a 220 mm. 3.   Il numero massimo di giorni in mare di cui al paragrafo 2 è adattato proporzionalmente all’adattamento della mortalità per pesca di cui all’. 4.   Nonostante il paragrafo 3, il livello dello sforzo di pesca da stabilire in ciascuno degli anni 2008 e 2009 è mantenuto al livello stabilito per il 2007.
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Limitazione dello sforzo (Art. 5 Regolamento (UE) 2007/509) — Testo vigente | Portale Normativo