Art. 8
Stivaggio separato della sogliola comune
In vigore dal 7 mag 2007
Stivaggio separato della sogliola comune
1. È vietato tenere a bordo di un peschereccio comunitario quantitativi di sogliola comune mescolati con altre specie di organismi marini in un unico contenitore.
2. I comandanti dei pescherecci comunitari prestano agli ispettori degli Stati membri l’assistenza necessaria per consentire loro di procedere ad un controllo incrociato tra i quantitativi dichiarati nel giornale di bordo e le catture di sogliola comune detenute a bordo.
Storico versioni
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