Art. 10

Programma specifico di controllo

In vigore dal 7 mag 2007
Programma specifico di controllo In deroga all’articolo 34 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, il programma specifico di controllo per gli stock di sogliola in questione può durare più di due anni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2007:509:oj#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo