Art. 11

Valutazione delle misure di gestione

In vigore dal 7 mag 2007
Valutazione delle misure di gestione La Commissione chiede il parere scientifico dello CSTEP in merito al ritmo di conseguimento degli obiettivi del piano di gestione nel terzo anno di applicazione del presente regolamento e successivamente ogni tre anni. La Commissione propone, se del caso, misure pertinenti e il Consiglio decide a maggioranza qualificata su misure alternative finalizzate al conseguimento dell’obiettivo di cui all’. In particolare il Consiglio può modificare, a maggioranza qualifica, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, il tasso di mortalità per pesca di cui all’, paragrafo 2.
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Valutazione delle misure di gestione (Art. 11 Regolamento (UE) 2007/509) — Testo vigente | Portale Normativo