Art. 6

Impianti e stazioni di quarantena riconosciuti

In vigore dal 23 mar 2007
Impianti e stazioni di quarantena riconosciuti 1.   L’elenco degli impianti e delle stazioni di quarantena conformi alle condizioni minime di cui all’allegato IV è contenuto nell’allegato V. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri un elenco: a) dei numeri di riconoscimento degli impianti e delle stazioni di quarantena riconosciuti ubicati sul proprio territorio; b) la denominazione e il numero TRACES dell’unità veterinaria locale responsabile di tali impianti o stazioni.
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