Art. 6
Impianti e stazioni di quarantena riconosciuti
In vigore dal 23 mar 2007
Impianti e stazioni di quarantena riconosciuti
1. L’elenco degli impianti e delle stazioni di quarantena conformi alle condizioni minime di cui all’allegato IV è contenuto nell’allegato V.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri un elenco:
a)
dei numeri di riconoscimento degli impianti e delle stazioni di quarantena riconosciuti ubicati sul proprio territorio;
b)
la denominazione e il numero TRACES dell’unità veterinaria locale responsabile di tali impianti o stazioni.
Storico versioni
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