Art. 4
Stabilimenti di allevamento riconosciuti
In vigore dal 23 mar 2007
Stabilimenti di allevamento riconosciuti
Le importazioni di volatili provenienti da stabilimenti di allevamento riconosciuti sono autorizzate nel rispetto delle condizioni di seguito indicate:
a)
lo stabilimento di allevamento deve essere riconosciuto conforme alle condizioni di cui all’allegato II dall’autorità competente ed essere titolare di un numero di riconoscimento attribuito dalla medesima autorità;
b)
il numero di riconoscimento deve essere stato comunicato alla Commissione da tale autorità;
c)
il nome e il numero di riconoscimento dello stabilimento di allevamento devono figurare su un elenco di stabilimenti di allevamento compilato dalla Commissione;
d)
qualora le condizioni di cui all’allegato II non siano più rispettate, il riconoscimento dello stabilimento di allevamento deve essere immediatamente revocato o sospeso dall’autorità competente e immediata comunicazione in tal senso deve essere data alla Commissione.
Storico versioni
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