Art. 3

Definizioni

In vigore dal 23 mar 2007
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni della direttiva 2005/94/CE. Si applicano inoltre le seguenti definizioni: a) «volatili»: animali delle specie avicole diversi da quelli di cui alle lettere da a) a g) dell’; b) «stabilimento di allevamento riconosciuto»: i) uno stabilimento utilizzato unicamente per l’allevamento di volatili; ii) uno stabilimento che è stato controllato dall’autorità competente del paese terzo esportatore la quale lo ha riconosciuto conforme alle condizioni stabilite dall’ e dall’allegato II; c) «volatili allevati in cattività»: volatili che non sono stati catturati in natura, ma sono nati e sono stati allevati in cattività da riproduttori (parent) che si sono accoppiati o i cui gameti sono stati altrimenti trasferiti in cattività; d) «anello chiuso continuo applicato alla zampa»: anello o fascetta senza giunzioni o interruzioni, che non abbia subito alcuna manomissione, che sia stato fabbricato industrialmente a tal fine e applicato nei primi giorni di vita dell’animale; il diametro deve essere tale che la rimozione sia impossibile una volta che la zampa abbia raggiunto il massimo sviluppo; e) «impianto di quarantena riconosciuto»: struttura diversa dalle stazioni di quarantena i) in cui viene effettuata la quarantena dei volatili importati; ii) che è stata controllata dall’autorità competente e riconosciuta conforme alle condizioni minime di cui all’ e all’allegato IV; f) «stazione di quarantena riconosciuta»: struttura i) in cui viene effettuata la quarantena dei volatili importati; ii) composta da una serie di unità operativamente e fisicamente separate le une dalle altre, ciascuna delle quali contiene unicamente volatili della stessa partita aventi lo stesso stato sanitario, e costituisce quindi un’unica unità epidemiologica; iii) che è stata controllata dall’autorità competente e riconosciuta conforme alle condizioni minime di cui all’ e all’allegato IV; g) «volatili sentinella»: pollame da utilizzare per agevolare la diagnosi durante la quarantena; h) «manuale diagnostico»: il manuale diagnostico per l’influenza aviaria, di cui all’allegato della decisione 2006/437/CE; i) «unità veterinaria locale (UVL)»: qualsivoglia autorità locale di uno Stato membro, designata come tale.
Storico versioni

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