Art. 3
Definizioni
In vigore dal 23 mar 2007
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni della direttiva 2005/94/CE.
Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
a)
«volatili»: animali delle specie avicole diversi da quelli di cui alle lettere da a) a g) dell’;
b)
«stabilimento di allevamento riconosciuto»:
i)
uno stabilimento utilizzato unicamente per l’allevamento di volatili;
ii)
uno stabilimento che è stato controllato dall’autorità competente del paese terzo esportatore la quale lo ha riconosciuto conforme alle condizioni stabilite dall’ e dall’allegato II;
c)
«volatili allevati in cattività»: volatili che non sono stati catturati in natura, ma sono nati e sono stati allevati in cattività da riproduttori (parent) che si sono accoppiati o i cui gameti sono stati altrimenti trasferiti in cattività;
d)
«anello chiuso continuo applicato alla zampa»: anello o fascetta senza giunzioni o interruzioni, che non abbia subito alcuna manomissione, che sia stato fabbricato industrialmente a tal fine e applicato nei primi giorni di vita dell’animale; il diametro deve essere tale che la rimozione sia impossibile una volta che la zampa abbia raggiunto il massimo sviluppo;
e)
«impianto di quarantena riconosciuto»: struttura diversa dalle stazioni di quarantena
i)
in cui viene effettuata la quarantena dei volatili importati;
ii)
che è stata controllata dall’autorità competente e riconosciuta conforme alle condizioni minime di cui all’ e all’allegato IV;
f)
«stazione di quarantena riconosciuta»: struttura
i)
in cui viene effettuata la quarantena dei volatili importati;
ii)
composta da una serie di unità operativamente e fisicamente separate le une dalle altre, ciascuna delle quali contiene unicamente volatili della stessa partita aventi lo stesso stato sanitario, e costituisce quindi un’unica unità epidemiologica;
iii)
che è stata controllata dall’autorità competente e riconosciuta conforme alle condizioni minime di cui all’ e all’allegato IV;
g)
«volatili sentinella»: pollame da utilizzare per agevolare la diagnosi durante la quarantena;
h)
«manuale diagnostico»: il manuale diagnostico per l’influenza aviaria, di cui all’allegato della decisione 2006/437/CE;
i)
«unità veterinaria locale (UVL)»: qualsivoglia autorità locale di uno Stato membro, designata come tale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2007:318:oj#art-3