Art. 2
Campo di applicazione
In vigore dal 23 mar 2007
Campo di applicazione
Il presente regolamento si applica agli animali delle specie avicole.
Non si applica però:
a)
a polli, tacchini, faraone, anatre, oche, quaglie, piccioni, fagiani, pernici e ratiti (Ratitae), allevati o tenuti in cattività per la riproduzione, la produzione di carne o di uova destinate al consumo o per il ripopolamento della selvaggina da penna («pollame»);
b)
ai volatili importati nel quadro di programmi di conservazione approvati dall’autorità competente dello Stato membro di destinazione;
c)
agli animali di compagnia di cui all’, terzo comma, della direttiva 92/65/CEE, al seguito dei rispettivi proprietari;
d)
ai volatili destinati a zoo, circhi, parchi di divertimento o a fini sperimentali,
e)
ai volatili destinati a organismi, istituti o centri riconosciuti a norma dell’ della direttiva 92/65/CEE;
f)
ai colombi viaggiatori introdotti nel territorio della Comunità da un paese terzo limitrofo nel quale sono normalmente residenti e poi immediatamente rilasciati prevedendo un loro ritorno in detto paese terzo;
g)
ai volatili importati da Andorra, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino, Svizzera e Stato della Città del Vaticano.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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