Art. 2

Campo di applicazione

In vigore dal 23 mar 2007
Campo di applicazione Il presente regolamento si applica agli animali delle specie avicole. Non si applica però: a) a polli, tacchini, faraone, anatre, oche, quaglie, piccioni, fagiani, pernici e ratiti (Ratitae), allevati o tenuti in cattività per la riproduzione, la produzione di carne o di uova destinate al consumo o per il ripopolamento della selvaggina da penna («pollame»); b) ai volatili importati nel quadro di programmi di conservazione approvati dall’autorità competente dello Stato membro di destinazione; c) agli animali di compagnia di cui all’, terzo comma, della direttiva 92/65/CEE, al seguito dei rispettivi proprietari; d) ai volatili destinati a zoo, circhi, parchi di divertimento o a fini sperimentali, e) ai volatili destinati a organismi, istituti o centri riconosciuti a norma dell’ della direttiva 92/65/CEE; f) ai colombi viaggiatori introdotti nel territorio della Comunità da un paese terzo limitrofo nel quale sono normalmente residenti e poi immediatamente rilasciati prevedendo un loro ritorno in detto paese terzo; g) ai volatili importati da Andorra, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino, Svizzera e Stato della Città del Vaticano.
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