Art. 13
Interventi in caso di sospetto di malattia in un impianto o una stazione di quarantena riconosciuti
In vigore dal 23 mar 2007
Interventi in caso di sospetto di malattia in un impianto o una stazione di quarantena riconosciuti
1. Se durante la quarantena in un impianto di quarantena riconosciuto si sospetta che uno o più volatili in quarantena e/o volatili sentinella siano infettati dal virus dell’influenza aviaria o della malattia di Newcastle, si adottano i seguenti interventi:
a)
dai volatili in quarantena e dai volatili sentinella interessati si prelevano campioni per gli esami virologici, secondo quanto descritto nell’allegato VI, punto 2, e si eseguono le relative analisi;
b)
tutti i volatili in quarantena e i volatili sentinella interessati sono abbattuti e distrutti;
c)
l’impianto di quarantena riconosciuto è pulito e disinfettato;
d)
nessun volatile è introdotto nell’impianto di quarantena riconosciuto prima che siano trascorsi 21 giorni dalle operazioni finali di pulizia e disinfezione.
2. Se durante la quarantena in una stazione di quarantena riconosciuta si sospetta che uno o più volatili in quarantena e/o volatili sentinella di un’unità della stazione di quarantena siano infettati dal virus dell’influenza aviaria o della malattia di Newcastle, si adottano i seguenti interventi:
a)
dai volatili in quarantena e dai volatili sentinella interessati si prelevano campioni per gli esami virologici, secondo quanto descritto nell’allegato VI, punto 2, e si eseguono le relative analisi;
b)
tutti i volatili in quarantena e i volatili sentinella interessati sono abbattuti e distrutti;
c)
l’unità coinvolta è pulita e disinfettata;
d)
vengono prelevati i seguenti campioni:
i)
nel caso di utilizzo di volatili sentinella, si devono prelevare i campioni per gli esami sierologici, secondo quanto enunciato nell’allegato VI, dai volatili sentinella di altre unità della stazione di quarantena non prima che siano trascorsi 21 giorni dalle operazioni finali di pulizia e disinfezione dell’unità coinvolta;
ii)
nel caso in cui non vengano utilizzati volatili sentinella, si devono prelevare i campioni per gli esami virologici, secondo quanto enunciato nell’allegato VI, dai volatili delle altre unità della stazione di quarantena nel periodo compreso tra 7 e 15 giorni dalla conclusione delle operazioni finali di pulizia e disinfezione dell’unità coinvolta.
e)
nessun volatile lascia la stazione di quarantena riconosciuta di cui trattasi finché non sia stato confermato che il campionamento di cui alla lettera d) ha dato esito negativo;
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i provvedimenti adottati a norma del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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