Art. 14

Deroghe in relazione a un riscontro positivo per l’influenza aviaria a bassa patogenicità o per la malattia di Newcastle in un impianto o in una stazione di quarantena riconosciuti

In vigore dal 23 mar 2007
Deroghe in relazione a un riscontro positivo per l’influenza aviaria a bassa patogenicità o per la malattia di Newcastle in un impianto o in una stazione di quarantena riconosciuti 1.   Se durante la quarantena uno o più volatili in quarantena e/o volatili sentinella risultano infettati da un virus dell’influenza aviaria a bassa patogenicità (LPAI) o della malattia di Newcastle, l’autorità competente può — in base a una valutazione di rischio — concedere deroghe rispetto agli interventi di cui all’, paragrafo 1, lettera b) e all’, paragrafo 2, lettera b) purché tali deroghe non compromettano le misure di lotta contro la malattia («la deroga»). Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione di tali deroghe. 2.   Quando un veterinario ufficiale controlla un impianto o una stazione di quarantena riconosciuti cui sia stata concessa una deroga e uno o più volatili in quarantena e/o volatili sentinella risultano infettati dall’LPAI o dalla malattia di Newcastle, si applicano gli interventi di cui ai paragrafi da 3 a 7. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione tali interventi. 3.   In caso di un riscontro positivo per l’LPAI, invece dei campioni standard di cui al manuale diagnostico, ai fini degli esami di laboratorio si devono prelevare i seguenti campioni, una volta trascorsi 21 giorni dall’ultimo riscontro positivo per l’LPAI nell’impianto di quarantena riconosciuto o in ogni unità della stazione di quarantena riconosciuta e ad intervalli di 21 giorni: a) campioni da eventuali volatili sentinella o altri volatili morti, presenti al momento del campionamento; b) tamponi tracheali/orofaringei e tamponi cloacali da almeno 60 volatili o da tutti i volatili quando il numero complessivo presente nell’impianto di quarantena riconosciuto o nell’unità coinvolta della stazione di quarantena riconosciuta è inferiore a 60. Devono essere prelevati campioni di feci fresche, se i volatili sono piccoli, esotici e non abituati a essere maneggiati oppure se maneggiarli potrebbe risultare pericoloso per le persone. Il campionamento e gli esami di laboratorio su tali campioni devono continuare finché non si ottengano consecutivamente, a un intervallo minimo di 21 giorni, due risultati di laboratorio negativi. In base all’esito di una valutazione del rischio, l’autorità competente può tuttavia concedere deroghe in relazione alla dimensione dei campioni di cui al presente paragrafo. 4.   A fronte di un riscontro positivo per la malattia di Newcastle, l’autorità competente può concedere una deroga unicamente a condizione che nei trenta giorni successivi all’ultimo decesso per tale malattia o alla guarigione clinica dalla medesima, il campionamento effettuato secondo le procedure di cui all’allegato VI, punti 1 e 2, (senza tener conto del riferimento temporale ivi indicato) abbia dato esito negativo. 5.   I volatili non possono uscire dalla quarantena finché non sia trascorso almeno il periodo per l’esecuzione degli esami di laboratorio di cui al paragrafo 3. 6.   Una volta svuotati, l’impianto di quarantena riconosciuto o l’unità coinvolta della stazione di quarantena riconosciuta sono puliti e disinfettati. Tutte le sostanze o rifiuti potenzialmente contaminati, come pure i rifiuti accumulatisi durante il periodo di esecuzione degli esami di laboratorio di cui al paragrafo 3 sono rimossi in modo da impedire la diffusione dell’agente patogeno e vengono eliminati in modo da garantire la distruzione dei virus dell’LPAI e della malattia di Newcastle. 7.   Il ripopolamento dell’impianto o della stazione di quarantena riconosciuti non può essere effettuato prima che siano trascorsi 21 giorni dalla data di completamento delle operazioni finali di pulizia e disinfezione di cui al paragrafo 6.
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