Art. 12
Esame, prelievo di campioni e analisi da effettuare sulle partite durante la quarantena
In vigore dal 23 mar 2007
Esame, prelievo di campioni e analisi da effettuare sulle partite durante la quarantena
1. Una volta che i volatili sono stati posti in quarantena, vengono espletate le procedure di esame, campionamento e analisi per l’influenza aviaria e la malattia di Newcastle descritte nell’allegato VI.
2. Nel caso di utilizzo di volatili sentinella, il loro numero minimo è pari a dieci nell’impianto di quarantena riconosciuto o in ciascuna unità della stazione di quarantena riconosciuta.
3. I volatili sentinella utilizzati ai fini delle procedure di esame, campionamento e analisi:
a)
hanno un’età di almeno tre settimane e sono impiegati unicamente a questo scopo;
b)
sono identificati per inanellamento o mediante altro sistema di identificazione permanente;
c)
non sono vaccinati e sono risultati sieronegativi nei confronti dell’influenza aviaria e della malattia di Newcastle entro un termine di 14 giorni prima della data di inizio della quarantena;
d)
sono collocati nell’impianto di quarantena riconosciuto o in un’unità della stazione di quarantena riconosciuta prima dell’arrivo dei volatili con cui condividono la cubatura d’aria e con i quali sono a più stretto contatto possibile, in modo da assicurare che essi vengano a contatto con gli escrementi dei volatili in quarantena.
Storico versioni
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