Art. 12

Esame, prelievo di campioni e analisi da effettuare sulle partite durante la quarantena

In vigore dal 23 mar 2007
Esame, prelievo di campioni e analisi da effettuare sulle partite durante la quarantena 1.   Una volta che i volatili sono stati posti in quarantena, vengono espletate le procedure di esame, campionamento e analisi per l’influenza aviaria e la malattia di Newcastle descritte nell’allegato VI. 2.   Nel caso di utilizzo di volatili sentinella, il loro numero minimo è pari a dieci nell’impianto di quarantena riconosciuto o in ciascuna unità della stazione di quarantena riconosciuta. 3.   I volatili sentinella utilizzati ai fini delle procedure di esame, campionamento e analisi: a) hanno un’età di almeno tre settimane e sono impiegati unicamente a questo scopo; b) sono identificati per inanellamento o mediante altro sistema di identificazione permanente; c) non sono vaccinati e sono risultati sieronegativi nei confronti dell’influenza aviaria e della malattia di Newcastle entro un termine di 14 giorni prima della data di inizio della quarantena; d) sono collocati nell’impianto di quarantena riconosciuto o in un’unità della stazione di quarantena riconosciuta prima dell’arrivo dei volatili con cui condividono la cubatura d’aria e con i quali sono a più stretto contatto possibile, in modo da assicurare che essi vengano a contatto con gli escrementi dei volatili in quarantena.
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