Art. 11
Disposizioni in materia di quarantena
In vigore dal 23 mar 2007
Disposizioni in materia di quarantena
1. I volatili sono tenuti in quarantena per almeno 30 giorni in un impianto o in una stazione di quarantena riconosciuti («quarantena»).
2. Almeno all’inizio e alla fine della quarantena di ogni partita, il veterinario ufficiale verifica le condizioni di quarantena, esaminando tra l’altro i dati di mortalità ed effettuando un esame clinico dei volatili presso l’impianto di quarantena riconosciuto o presso ciascuna unità della stazione di quarantena riconosciuta.
Il veterinario ufficiale effettua, tuttavia, dette verifiche con maggiore frequenza se la situazione sanitaria lo impone.
Storico versioni
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