Art. 10
Controllo del trasporto dei volatili
In vigore dal 23 mar 2007
Controllo del trasporto dei volatili
1. Si effettuano gli scambi di informazioni di seguito elencati qualora la legislazione comunitaria preveda il controllo dei volatili dal posto d’ispezione frontaliero all’impianto o alla stazione di quarantena riconosciuti del luogo di destinazione:
a)
il veterinario ufficiale responsabile del posto d’ispezione frontaliero informa l’autorità competente, responsabile dell’impianto o della stazione di quarantena riconosciuti del luogo di destinazione della partita, in merito al luogo di origine e al luogo di destinazione dei volatili, avvalendosi della rete TRACES;
b)
entro un giorno lavorativo dall’arrivo della partita presso l’impianto o la stazione di quarantena, il responsabile dell’impianto o della stazione di quarantena riconosciuti del luogo di destinazione comunica per posta elettronica o via fax al veterinario ufficiale responsabile di detto impianto o detta stazione l’arrivo a destinazione della partita;
c)
entro tre giorni lavorativi dall’arrivo della partita presso l’impianto o la stazione di quarantena, il veterinario ufficiale responsabile dell’impianto o della stazione di quarantena riconosciuti del luogo di destinazione della partita comunica — mediante la rete TRACES — l’arrivo a destinazione della partita al veterinario ufficiale responsabile del posto d’ispezione frontaliero che lo aveva informato della spedizione.
2. L’autorità competente responsabile del posto d’ispezione frontaliero, la quale riceva conferma del fatto che i volatili dichiarati destinati a un impianto o una stazione di quarantena riconosciuti non sono giunti a destinazione entro tre giorni lavorativi dalla data attesa per l’arrivo della partita presso detto impianto o detta stazione, adotta le misure opportune a carico del responsabile della partita.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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