Art. 8
Attestato
In vigore dal 23 mar 2007
Attestato
Gli importatori o i loro rappresentanti presentano un attestato scritto il quale certifichi che i volatili saranno ammessi in quarantena; esso è redatto in una lingua ufficiale dello Stato membro di entrata e firmato dal responsabile dell’impianto o della stazione di quarantena.
L’attestato:
a)
reca, in modo chiaro, il nome, l’indirizzo e il numero di riconoscimento dell’impianto o della stazione di quarantena;
b)
è trasmesso per posta elettronica o fax al posto d’ispezione frontaliero prima dell’arrivo in loco della partita oppure è esibito dall’importatore o dal suo rappresentante prima che ai volatili sia consentito di lasciare il posto d’ispezione frontaliero.
Storico versioni
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