Art. 7
Trasporto diretto dei volatili a impianti o stazioni di quarantena riconosciuti
In vigore dal 23 mar 2007
Trasporto diretto dei volatili a impianti o stazioni di quarantena riconosciuti
I volatili sono trasportati direttamente dal posto d’ispezione frontaliero a un impianto o stazione di quarantena riconosciuti in gabbie o stie.
Il tempo complessivo di viaggio dal posto d’ispezione frontaliero all’impianto o stazione di quarantena non deve di norma superare le nove ore.
I mezzi di trasporto eventualmente impiegati per questo viaggio sono sigillati dall’autorità competente con un sigillo anti-manomissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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