Art. 7

Trasporto diretto dei volatili a impianti o stazioni di quarantena riconosciuti

In vigore dal 23 mar 2007
Trasporto diretto dei volatili a impianti o stazioni di quarantena riconosciuti I volatili sono trasportati direttamente dal posto d’ispezione frontaliero a un impianto o stazione di quarantena riconosciuti in gabbie o stie. Il tempo complessivo di viaggio dal posto d’ispezione frontaliero all’impianto o stazione di quarantena non deve di norma superare le nove ore. I mezzi di trasporto eventualmente impiegati per questo viaggio sono sigillati dall’autorità competente con un sigillo anti-manomissione.
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