Art. 5
Condizioni di importazione
In vigore dal 23 mar 2007
Condizioni di importazione
Le importazioni di volatili da stabilimenti di allevamento riconosciuti secondo quanto disposto dall’ devono soddisfare le seguenti condizioni:
a)
i volatili devono essere volatili allevati in cattività;
b)
i volatili devono provenire dai paesi terzi o dalle parti dei medesimi di cui all’allegato I;
c)
i volatili devono essere stati sottoposti a un test di laboratorio per la ricerca virale, eseguito da 7 a 14 giorni prima della spedizione, ed essere risultati negativi ai virus dell’influenza aviaria e della malattia di Newcastle;
d)
i volatili non devono essere stati vaccinati contro l’influenza aviaria;
e)
i volatili devono essere accompagnati da un certificato di polizia sanitaria conforme al modello di cui all’allegato III («certificato di polizia sanitaria»);
f)
i volatili devono essere identificati mediante un numero di identificazione individuale, apposto su un anello chiuso continuo applicato alla zampa e recante una marcatura individuale, o mediante un microchip secondo quanto disposto dall’articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione (7);
g)
il numero di identificazione individuale sull’anello applicato alla zampa o il microchip di cui alla lettera f) devono recare perlomeno le seguenti informazioni:
—
il codice ISO del paese terzo esportatore che ha proceduto all’identificazione,
—
un numero di serie univoco;
h)
il numero di identificazione individuale di cui alla lettera f) deve essere annotato sul certificato di polizia sanitaria;
i)
i volatili devono essere trasportati in contenitori nuovi identificati singolarmente all’esterno mediante un numero di identificazione che deve corrispondere al numero indicato sul certificato di polizia sanitaria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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