Art. 80

Avvistamento di navi di parti non contraenti

In vigore dal 21 dic 2006
Avvistamento di navi di parti non contraenti 1.   Le navi battenti bandiera di uno Stato membro comunicano a quest'ultimo informazioni sulle eventuali attività di pesca condotte nella zona della convenzione SEAFO da navi battenti bandiera di una parte non contraente. Le informazioni devono indicare tra l'altro: a) il nome della nave; b) il numero di registrazione della nave; c) lo Stato di bandiera della nave; d) qualsiasi altra informazione rilevante sulla nave avvistata. 2.   Gli Stati membri trasmettono il più sollecitamente possibile alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 1. La Commissione a sua volta le trasmette per conoscenza al segretario esecutivo della SEAFO.
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Avvistamento di navi di parti non contraenti (Art. 80 Regolamento (UE) 2007/41) — Testo vigente | Portale Normativo