Art. 80
Avvistamento di navi di parti non contraenti
In vigore dal 21 dic 2006
Avvistamento di navi di parti non contraenti
1. Le navi battenti bandiera di uno Stato membro comunicano a quest'ultimo informazioni sulle eventuali attività di pesca condotte nella zona della convenzione SEAFO da navi battenti bandiera di una parte non contraente. Le informazioni devono indicare tra l'altro:
a)
il nome della nave;
b)
il numero di registrazione della nave;
c)
lo Stato di bandiera della nave;
d)
qualsiasi altra informazione rilevante sulla nave avvistata.
2. Gli Stati membri trasmettono il più sollecitamente possibile alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 1. La Commissione a sua volta le trasmette per conoscenza al segretario esecutivo della SEAFO.
Storico versioni
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