Art. 82

Trasmissione dei dati

In vigore dal 21 dic 2006
Trasmissione dei dati Ai fini dell'invio alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock ai sensi dell', paragrafo 1, e dell', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato I del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2007:41:oj#art-82

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo