Art. 15
Transito in acque comunitarie
In vigore dal 21 dic 2006
Transito in acque comunitarie
Le navi da pesca di paesi terzi che transitano in acque comunitarie devono riporre le loro reti in modo che non siano disponibili per un impiego immediato conformemente alle disposizioni seguenti:
a)
le reti, i pesi e gli attrezzi analoghi sono staccati dai loro pannelli, nonché dai cavi e dalle corde da traino o da strascico;
b)
le reti che si trovano sul ponte o sopra il ponte sono saldamente fissate ad una parte della sovrastruttura.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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