Art. 13
Autorizzazione
In vigore dal 21 dic 2006
Autorizzazione
1. Le navi battenti bandiera del Venezuela o della Norvegia, nonché le navi registrate nelle Isole Færøer, sono autorizzate ad effettuare catture nelle acque comunitarie entro i limiti di cattura fissati nell'allegato I e nel rispetto delle condizioni previste agli e da 19 a 25.
2. Alle navi di paesi terzi, in tutte le acque comunitarie, è vietata la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle seguenti specie:
a)
Squalo elefante (Cetorinhus maximus)
b)
Pescecane (Carcharodon carcharias).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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