Art. 13

Autorizzazione

In vigore dal 21 dic 2006
Autorizzazione 1.   Le navi battenti bandiera del Venezuela o della Norvegia, nonché le navi registrate nelle Isole Færøer, sono autorizzate ad effettuare catture nelle acque comunitarie entro i limiti di cattura fissati nell'allegato I e nel rispetto delle condizioni previste agli e da 19 a 25. 2.   Alle navi di paesi terzi, in tutte le acque comunitarie, è vietata la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle seguenti specie: a) Squalo elefante (Cetorinhus maximus) b) Pescecane (Carcharodon carcharias).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2007:41:oj#art-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Autorizzazione (Art. 13 Regolamento (UE) 2007/41) — Testo vigente | Portale Normativo